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- ARTICOLI DA 8 A 17 – Organi e organizzazione
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ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’E.B.T.
Sono organi dell’E.B.T.:- l’Assemblea- il Presidente- il Comitato Direttivo- il Collegio dei Sindaci.
ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui
all’articolo 5. (2) Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti
complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:- 7
voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 2 alla organizzazione aderente alla
FEDERALBERGHI, 2 alla organizzazione aderente alla FIPE, 1 alla organizzazione aderente alla FAITA, 1 alla
organizzazione aderente alla FIAVET ed 1 espresso congiuntamente dalle stesse Organizzazioni dei datori di lavoro;- 7
voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 2 alla FILCAMS-CGIL, 2 alla FISASCAT-CISL, 2 alla
UILTuCS-UIL ed uno espresso congiuntamente dalle stesse Organizzazioni dei lavoratori.
ARTICOLO 10 – POTERI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea di:- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;- nominare i componenti il
Comitato Direttivo;- eleggere il Presidente del Collegio dei Sindaci;- nominare due Sindaci effettivi e i relativi supplenti;-
approvare i regolamenti interni dell’E.B.T.;- stabilire le linee guida per l’attuazione degli scopi di cui all’articolo 6 del
presente Statuto;- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’E.B.T.;- deliberare in ordine all’eventuale compenso per
gli Amministratori ed i Sindaci;- disciplinare con proprio regolamento l’attività dei Centri di Servizio;- svolgere tutte
le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;- approvare i verbali delle proprie riunioni.
ARTICOLO 11 – RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro tre
mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.(2)
L’Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente
dell’Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.(3) La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante
avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.(4) Gli avvisi devono contenere
l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.(5) Le riunioni sono presiedute dal
Presidente dell’E.B.T. (6) L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei
rappresentanti di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 9, e
cioè almeno 8 voti.(7) Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica
riunione dell’Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un’organizzazione sindacale
dei lavoratori ad un rappresentante di un’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può
essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio
della riunione.
ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’E.B.T. viene eletto dall’Assemblea
alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5 e la volta
successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5. Il Presidente dura in
carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura
in carica fino alla scadenza del quadriennio.(2) Spetta al Presidente dell’E.B.T. di:- rappresentare l’E.B.T. di fronte ai terzi
e stare in giudizio;- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e
presiederne le adunanze;- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;- sovrintendere alla applicazione del presente
Statuto;- dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;- svolgere tutti gli altri compiti ad
esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo.(3) Il Presidente
ha la firma sociale.
ARTICOLO 13 – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente dell’E.B.T. viene eletto dall’Assemblea
alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5 e la
volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5, in modo che, nel
periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice
Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.(2) Il Vice Presidente coadiuva
il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della
carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
ARTICOLO 14 – IL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo si compone di 6 consiglieri, così ripartiti:
- il Presidente dell’E.B.T.;
- il Vicepresidente dell’E.B.T.;
- 2 consiglieri nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui
all’articolo 5; - 2 consiglieri nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5.(1) I componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati. E’ però consentito all’Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più
consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.
ARTICOLO 15 – POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO
Spetta al Comitato Direttivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull’attuazione delle iniziative promosse dall’E.B.T. e riferirne all’Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’E.B.T.;
- assumere e licenziare il personale dell’E.B.T. e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell’E.B.T. e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
- proporre all’Assemblea le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’articolo 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’E.B.T.;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all’articolo 7;
- riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
ARTICOLO 16 – RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo
si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri
effettivi del Comitato o dal Presidente.(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la
convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.(3) Gli avvisi devono contenere
l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.(4) Le riunioni sono presiedute dal
Presidente dell’E.B.T..(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro componenti.(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto
favorevole di almeno quattro componenti. (7) Ciascun componente ha un voto.(8) Alle riunioni del Comitato Direttivo
possono assistere i sindaci e può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di
cui all’articolo 5 che non abbia espresso un componente del Comitato medesimo.(9) Ogni componente il Comitato
Direttivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro componente a sostituirlo per una specifica
riunione. Non è ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e viceversa. La
delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.
ARTICOLO 17 – IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci
supplenti.(2) I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all’Assemblea. Il Presidente del
Collegio deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.(3) Il presidente del Collegio è nominato
dall’Assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente
sono nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui
all’articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall’Assemblea su proposta dei
rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5. (4) I componenti il Collegio dei
Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.(5) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i
doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea
le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.(6) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci
consuntivi dell’E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.(7) Esso si
riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno
ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.(8) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con
avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la
convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro
mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.(9) I
Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea senza voto deliberativo.