ARTICOLI DA 18 A 24 – Patrimonio, gestione, bilancio

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ARTICOLO 18 – IL PATRIMONIO DELL’E.B.T.

Le disponibilità dell’E.B.T. sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti,
donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’E.B.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell’E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 6 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’E.B.T., è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.(5) I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’E.B.T. sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.(6) E’ fatto espresso divieto durante la vita dell’ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.(7) In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’E.B.T. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 – GESTIONE DELL’E.B.T.

Per le spese di impianto e di gestione, l’E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’articolo 18.(2) Le risorse dell’E.B.T. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.(3) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

ARTICOLO 20 – BILANCIO DELL’E.B.T.

Gli esercizi finanziari dell’E.B.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell’E.B.T. e del bilancio preventivo. (2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il Presidente del collegio dei Sindaci trasmette bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall’approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5 del presente Statuto.

ARTICOLO 21 – LIQUIDAZIONE DELL’E.B.T.

La messa in liquidazione dell’E.B.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all’articolo 5 nei seguenti casi:

  • qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
  • qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
  • qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle
    disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

(2) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all’articolo 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente il Presidente del Tribunale.(3) Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della messa in liquidazione dell’E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.(4) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’ articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Qualunque modifica al presente statuto, nonché ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all’articolo 5, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e deliberata dall’Assemblea dell’E.B.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l’Assemblea stessa.

ARTICOLO 23 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all’esame della Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.