Il rinnovo del C.C.N.L. settore Turismo del 27 luglio 2007 ha introdotto una disciplina sperimentale dell’istituto dell’apprendistato.
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale.
Si ricorda che il rinnovo del C.C.N.L. del 27 luglio 2007 ha individuato un unico percorso ed una unica procedura per l’assunzione di apprendisti nel settore turismo, redimendo in questo modo le incertezze interpretative circa la possibilità di ricorrere a percorsi o procedure alternative che prevedano durate differenti dai contratti di apprendistato.
Livelli | Durata |
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II, III, IV Livello | 48 Mesi |
V, VI Livello | 36 Mesi |
VI | 24 Mesi |
Potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Proporzione numerica: il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in azienda. L’impresa che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti debbono presentare domanda in originale corredata dal Piano Formativo alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, competente per territorio, la quale, verificato il progetto, l’iscrizione all’Ente e la regolarità contributiva, esprimerà il proprio parere.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 14/02/2003 n. 30, il mancato rispetto del C.C.N.L. comporterà, la perdita dei benefici normativi e contributivi.